legge di stabilità: Nuove norme per la rendita catastale
Geometri etnei e Agenzia delle Entrate aggiornano i professionisti
CATANIA – Quale futuro per la misurazione della rendita catastale delle grandi costruzioni dai ponti agli edifici pubblici e privati? Alberghi, teatri, cinema, ospedali, banche, ma anche ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
Cambiano di molto le regole per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare introdotte dal governo con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), ai commi 21, 22, 23 e 24. Le procedure per farvi fronte sono state al centro dell’incontro che il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Catania, insieme all’Agenzia delle Entrate ha organizzato presso l’Istituto Vaccarini della provincia etnea.
Si tratta di quegli immobili censiti nel gruppo D (opifici, alberghi, teatri, cinema, ospedali, banche, edifici sportivi, edifici a destinazione industriale, commerciale, agricola etc.) e nel gruppo E (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti etc.), per i quali la rendita catastale non viene determinata tramite tariffa, come avviene per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), ma per stima diretta, come disposto dall’art. 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652. Una giornata informativa per informare i professionisti che ha anche rinnovato la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate con cui il Collegio etneo ha sempre avuto rapporti fin da quando era agenzia del territorio.
Dopo i saluti iniziali del presidente del Collegio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Catania, Paolo Nicolosi, della preside dell’istituto Vaccarini Salvina Gemmellaro, della direttrice della direzione provinciale etnea dell’Agenzia delle entrate Laura Caggegi e del direttore dell’ufficio provinciale del territorio di Catania Giuseppe Scialanga, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate Gaetano Nicolosi, Piero Aiello e Antonio Raffone hanno spiegato, rispettivamente: la normativa e la sua applicazione sugli imbullonati, la circolare 2/E sulle procedure di modifica delle rendite e la procedura Docfa 4.00.3, casistiche ed errori ricorrenti nella compilazione delle pratiche Doc.fa.
Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2016 con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 e il varare della nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, si stabilisce che dagli elementi da computare nel calcolo della rendita sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, mentre rimangono nel computo della stima diretta il suolo, le costruzioni e i soli impianti a essi strutturalmente connessi.
Un focus particolare è stato dedicato agli imbullonati, ovvero macchinari e impianti ancorati al suolo o incorporati nella costruzione ma che, allo stesso tempo, possono essere smontati, trasferiti da un sito all’altro, oppure ceduti per esser sostituiti la cui inclusione nella rendita del fabbricato industriale trova storico fondamento giuridico nel combinato disposto degli articoli 4 e 5 del regio decreto legge 652/1939 e dell’articolo 812 del codice civile. L’individuazione delle tipologie di impianti da considerare nella determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione produttiva però, ha subito nel tempo, una complessa evoluzione normativa, giurisprudenziale e di prassi. Sono i commi 21, 22, 23 e 24 dell’articolo 1 a specificare che: a decorrere dal 1° gennaio la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, mentre sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; che gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21; che gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016 limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4 e del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; che entro il 30 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1º gennaio 2016 mentre il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, emana entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016.