CIGO imprese edili, no al bollettino meteo a pagamento
I Consulenti del Lavoro chiedono all’INPS di facilitare il ricorso al trattamento senza ulteriori oneri ed adempimenti a carico delle imprese
Un ulteriore aggravio di costi e di procedure per le imprese del comparto edile che vogliono fare domanda all’INPS per fruire del trattamento di cassa integrazione a seguito di eventi meteorologici avversi. Infatti, la presentazione delle istanze va corredata da una relazione tecnica, che illustri le motivazioni per la richiesta di CIGO per intemperie, nonché da un bollettino probatorio sulle condizioni atmosferiche del Comune dove è attivo il cantiere per cui si fa richiesta. Il bollettino meteo, che un tempo veniva diffuso dall’Istituto, a seguito dell’introduzione del DM n. 95442 del 15 aprile scorso deve essere reperito ed acquistato dalle aziende presso “organi accreditati”. Questo nuovo adempimento rende, però, più onerose e farraginose le pratiche inerenti la cassa integrazione per maltempo a carico delle imprese edili, creando numerosi problemi applicativi nei territori. Non si conosce, infatti, quali siano “gli organi accreditati” deputati al rilascio di tali bollettini. E così, come spesso accade nel nostro Paese, le regioni si trovano ad operare in modo assolutamente scoordinato o in assenza di precise istruzioni richiedendo in molti casi un contributo economico per il rilascio degli stessi.
In attesa che il decreto correttivo del Jobs Act semplifichi la normativa e corregga questa anomalia, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha richiesto, in audizione parlamentare, di prorogare la scadenza dei termini di presentazione delle richieste di CIGO alla fine del mese successivo all’evento meteorologico. La proposta è stata accolta con favore in quanto permette alle imprese e a chi le assiste di avere più tempo per preparare le istanze. Soluzione provvisoria, che non pone rimedio alle difficoltà tecnico/operative riscontrate sul territorio per reperire i bollettini meteo. Peraltro, questa nuova procedura non tiene conto di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che impedisce espressamente alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici. I Consulenti del Lavoro ricordano che l’interesse dello Stato dovrebbe tendere ad un reale processo di semplificazione amministrativa e non a far gravare sulle aziende adempimenti che prima della riforma del mercato del lavoro erano a carico dell’INPS. Questo, infatti, per le richieste di CIGO in agricoltura continua ad acquisire in autonomia i bollettini meteo, secondo quanto disposto dal decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto, in un’ottica di vera semplificazione, la Categoria ha richiesto alla Direzione Centrale dell’Istituto l’estensione di questo metodo anche alla generalità delle aziende, facilitando così il ricorso al trattamento di CIGO senza andar incontro a oneri e procedure inutili.