Abolizione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che con l’articolo 1, comma, 1 lettere g) ed h) n. 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell’articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stata abolita, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi con l’abrogazione degli articoli 62-bis e 62-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle voci «Fiammiferi di ordinario consumo» e «Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi» dell’Allegato I allo stesso decreto legislativo.
La disposizione di cui alla lettera g), stabilisce, tra l’altro, che ai soggetti diversi dai commercianti al dettaglio che, alla data del 31 dicembre 2014, detengano fiammiferi ad imposta già assolta al momento dell’introduzione dei prodotti, è riconosciuto un credito pari all’ammontare della stessa imposta..
Per fruire del credito detti soggetti sono tenuti a comunicare, entro il 31 gennaio 2015, al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, cioè all’Ufficio che ha rilasciato a suo tempo la licenza fiscale, la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonché l’entità del credito oggetto di compensazione, che è pari all’ammontare dell’imposta di fabbricazione già assolta sui prodotti in rimanenza al 31 dicembre 2014.
Non sono previste particolari formalità per l’effettuazione della comunicazione: deve essere sottoscritta ai sensi del Dpr 445/200 dal rappresentante legale e deve contenere, distintamente per tipo e marca di fiammiferi, la quantità, il valore e l’imposta di fabbricazione, con l’indicazione dell’avvenuto assolvimento o meno. Inoltre deve riportare l’ammontare complessivo del credito di imposta, che deve corrispondere alla somma dei singoli importi dell’imposta di fabbricazione assolta indicati nella comunicazione.
Non danno luogo al credito i prodotti in rimanenza al 31 dicembre 2014, per i quali non sia stata già assolta l’imposta, ossia i prodotti nazionali, per i quali non sia stata effettuata la cessione ai diretti consumatori o utilizzatori o alle ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.
La comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituisce titolo di credito fruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
In conseguenza di quanto sopra, per tutte le cessioni di fiammiferi effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, non risulta più applicabile il regime (c.d. “monofase”) dell’imposta sul valore aggiunto previsto dall’articolo 74, comma 1, lettera b), del DPR n. 633/192, essendo venute meno le fattispecie dallo stesso previste: la cessione successiva alla consegna effettuata al Consorzio industrie fiammiferi – da tempo non più attuale – e, per i fiammiferi di provenienza comunitaria, la prima immissione in consumo disciplinata dall’articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995, ora abrogato.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 alle cessioni di fiammiferi è da ritenere applicabile il regime plurifase dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al Dpr n. 633/1972.
L’abolizione dell’imposta di fabbricazione fa venir meno, ovviamente, anche il regime tariffario dei fiammiferi, per cui non è più necessaria l’iscrizione in tariffa dei relativi tipi e marche.
I prodotti sui quali sia stato già applicato il contrassegno di Stato, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle relative scorte. Dal 1° gennaio 2015 è venuto meno, quindi, l’obbligo di applicazione di detti contrassegni sulle confezioni destinate alla vendita al pubblico. Eventuali scorte di contrassegni potranno essere avviate a distruzione sotto la vigilanza del competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, redigendo apposito verbale di constatazione, ovvero restituite al Deposito di Benevento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
I documenti e registri contabili previsti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2014, devono essere conservati, ai sensi dell’articolo 2220 del codice civile, per un periodo di dieci anni dall’ultima registrazione.