24 Novembre 2024

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Consulenti del Lavoro: Tolleranza zero sull’esercizio abusivo della professione

MARINA CALDERONE

Consulenti del Lavoro riuniti in Assemblea Nazionale per intensificare l’azione di contrasto al fenomeno

Roma, 30 novembre 2015 – Intensificare l’azione di vigilanza ed alzare la guardia sui fenomeni legati all’abusivismo professionale. E’ questo il messaggio lanciato dall’Assemblea Nazionale dei Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, svoltasi a Roma il 27 e il 28 novembre. La due giorni ha visto riuniti 630 Dirigenti di categoria per discutere – tra le altre cose – delle azioni di contrasto al fenomeno dell’abusivismo professionale. Proprio in questo senso, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha deciso di intensificare la vigilanza, soprattutto sulle attività di Centri di elaborazione dati (Ced) e dei Centri di assistenza fiscale (Caf).
“La lotta all’abusivismo professionale è una priorità per l’intera categoria. Non c’è tolleranza – ha ribadito la Presidente Nazionale Marina Calderone – per chi consuma il reato di esercizio abusivo della professione. L’attività di vigilanza sarà intensificata sia a livello territoriale, attraverso l’ausilio dei Consigli Provinciali dell’Ordine, sia a livello nazionale, tramite l’intervento del Ministero del Lavoro. L’esercizio abusivo della professione è reato – ha proseguito la Presidente – ed sarà perseguito a norma di legge”.
I Consigli Provinciali competenti per territorio attiveranno la vigilanza in loco, mentre il Consiglio Nazionale dell’Ordine sta già agendo – anche tramite il Ministero del Lavoro – per tutelare le attività professionali degli iscritti, per poi agire anche sul fronte giudiziario, perché “non può esserci tolleranza su questi fenomeni. Ecco perché, fra le diverse azioni che metteremo in campo, stiamo interessando anche il Garante della Privacy e l’Antitrust”, ha concluso la Presidente Calderone.
Le azioni poste in essere sono basate sulla normativa vigente – articolo 348 del Codice Penale e Legge 12 del 1979 – ripresa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 103/2015 del 16 gennaio 2015. Decisione con cui sono state ribadite le attività riservate ai Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine in base alle legge istitutiva della professione. Un riconoscimento giurisprudenziale fondamentale per il valore e per il ruolo del mondo ordinistico che nega ad altri soggetti (ad esempio, Centri di elaborazione dati, società di servizi e Caf) la partecipazione alle gare d’appalto per l’affidamento della gestione del personale. Attività, queste, che includono anche azioni di contestualizzazione normativa e che sottendono a valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica e per le quali è ritenuto indispensabile dalla normativa, dalla prassi e dalla giurisprudenza l’affidamento dall’incarico ad un Consulente del Lavoro. Per i Ced è, invece, possibile espletare esclusivamente l’attività materiale di mero calcolo e stampa, sempre però con l’assistenza e la responsabilità di un Consulente del Lavoro.

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