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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Pronto il codice tributo per fruire dell’agevolazione

Con la risoluzione n. 96/E diffusa oggi, l’Agenzia della Entrate istituisce il codice tributo per consentire ai soggetti titolari di reddito di impresa di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal Decreto competitività (Dl n. 91/2014).
Il nuovo codice tributo, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2016, è il seguente: 6856 (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91)
Come compilare il modello F24 – Il codice tributo andrà indicato all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento”, invece andrà indicato l’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo, e può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’investimento. Quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016.
I precedenti chiarimenti delle Entrate – La nuova agevolazione è stata introdotta dal Dl n. 91/2014 per gli investimenti realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 in strutture produttive che hanno sede in Italia. Al credito d’imposta era dedicata la circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, nella quale l’Agenzia dava ampio spazio ai soggetti beneficiari, alle regole di utilizzo, alle modalità di calcolo del credito e alle caratteristiche dei beni strumentali ammessi al beneficio.
I soggetti beneficiari – Come già illustrato dalle Entrate nel precedente documento di prassi, a poter usufruire del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione di versamenti dovuti, sono le imprese residenti, gli enti non commerciali, in relazione alle attività commerciali esercitate, e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. In ogni caso, tra i soggetti ammessi alla misura di favore rientrano anche le imprese costituite successivamente alla data del 25 giugno 2014.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.

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