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Emergenza COVID-19. L’INPS comunica le prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92 e bonus baby-sitting

II Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Con il messaggio 1281 del 20 marzo 2020 l’INPS chiarisce, una volta per tutte, i dubbi che ruotano intorno ai congedi parentali, permessi legge n. 104/92 e bonus baby-sitting.

CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

I beneficiari sono i genitori:
Lavoratori dipendenti privati

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS

Lavoratori dipendenti Pubblici

Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

È possibile cumulare:

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati

Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta

Chi sono i beneficiari

Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

Per tali soggetti, il bonus:

IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
È possibile cumulare:
✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting

Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.

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