23 Novembre 2024

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Fisco. Per la Commissione Regionale Tributaria di Lecce non basta il sospetto per ritenere sussistente la falsa fatturazione

Per la Commissione Regionale Tributaria di Lecce non basta il sospetto per ritenere sussistente la falsa fatturazione se si è assolti “perchè il fatto non sussiste” in sede penale. Confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento

LECCE – Assolto perchè il fatto non sussiste perchè gli venivano attribuite false fatturazioni e annullati gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Così rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è stabilito anche dalla sentenza 2267/2016 Commissione Tributaria Regionale di Bari – sezione staccata di Lecce, depositata il 3 ottobre ultimo scorso, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio fiscale ed ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento che si basava sulle suddette presunte false fatturazioni. Il contribuente che aveva già dimostrato la sua innocenza sia in sede penale sia nel giudizio tributario di primo grado, si è visto accogliere totalmente le tesi difensive dell’avvocato Maurizio Villani, sull’influenza del giudicato penale in sede tributaria nonché sul materiale probatorio acquisito agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.c.;

Si legge in sentenza che “il Collegio ritiene che l’efficacia del giudicato penale può ritenersi valida ed operante anche nel contenzioso fiscale per la rilevanza nell’ambito specifico di quanto emerso in sede penale e quindi per la utilizzabilità degli elementi emersi nel processo penale. Il Collegio ritiene che  la pronuncia irrevocabile del giudice penale, che ha assolto il ricorrente da tutte le imputazioni a lui ascritte perchè il fatto non sussiste, non vincola il giudice tributario per quanto concerne i fatti materiali (abbondantemente valutati in sede penale) che sono stati oggetto del procedimento penale. Nel caso in questione, il Collegio, nell’esercizio dei propri poteri autonomi ha valutato con attenzione la condotta del ricorrente e il materiale probatorio acquisito agli atti art. 116 c.p.c. Ha verificato la rilevanza probatoria nell’ambito specifico e concorda sul fatto che l’esistenza di evasione e/o di fatti fiscalmente rilevanti non può essere desunta da semplici indizi (caso di specie) a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti. L’azione accertatrice non ha provato la gravità, la precisione e la concordanza che sono dei requisiti indispensabili e simultanei che devono ricorrere ai fini della formazione della prova che legittima la pretesa fiscale…”

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