Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del d. Lgs. 29.09.2013 n. 121 tutti i detentori di armi, dovranno presentare entro il 4 maggio 2015 la certificazione medica “una tantum” attestante il possesso dei requisiti psicofisici previsti dalla norma, salvo che non lo abbiano già prodotto nei 6 anni antecedenti la data di entrata in vigore della citata disposizione.
Tale certificazione medica deve essere rilasciata nel rispetto della normativa vigente.
La mancata presentazione di detta certificazione, dopo le formalità di legge, comporterà il ritiro in via cautelare delle armi e contestualmente, sarà avviato l’iter per l’adozione del divieto detenzione armi.
La certificazione di cui sopra potrà essere presentata, esente da bollo, all’Ufficio competente, presso il quale sono state denunciate le armi detenute, alla Questura, ai Commissariati P.S. ed ai Comandi dell’Arma Carabinieri.