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Istruzioni per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia

Pubblicate le istruzioni e i relativi allegati  per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:

Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata  che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.
Per presentare domanda: www.inps.it → Servizi per il cittadino → Autenticazione con PIN → Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito → Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

Chi può presentare domanda?
L’INPS con una nota di istruzione spiega i soggetti che possono presentare domanda specificando che “sono ammesse le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.
Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese“.
Invece non possono presentare domanda:

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.
Ai fini del calcolo – spiega l’INPS –  del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.
Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo nella misura riproporzionata come specificato nell’allegata tabella. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
Le lavoratrici possono accedere al beneficio, anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Si rammenta che per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti occorre avere presenti i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi, aumentabili a 11) previsti dall’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore“.

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