Italreport Scuola. Possono essere solo due i docenti dello staff di direzione ad essere retribuiti con il FIS.
Redazione Due, 28 settembre 2017.- Riportiamo un articolo a firma di Lucio Ficara, pubblicato sulla versione on-line de, “La Tecnica della Scuola”.
“Molti dirigenti scolastici hanno già annunciato al primo Collegio il loro nutrito staff di direzione. Ma con quali soldi saranno retribuiti tali docenti? È utile sapere che con la legge 107/2015, precisamente ai sensi dell’art.1 comma 83 della suddetta legge, il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Bisogna anche aggiungere che dall’attuazione delle disposizioni del suddetto comma 83, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto suddetto e ai sensi della lettera f) dell’art.88 comma 2 del CCNL scuola,i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL. In buona sostanza è vero che il Ds può crearsi lo staff di direzione fino ad un massimo di 10 docenti per un Collegio composto da 100 insegnanti, ma è altrettanto vero che solo due di loro potranno essere pagati con il fondo d’Istituto per un numero di ore stabilito in sede di contrattazione. A sostenere questa tesi sono anche diversi sindacati di categoria, che quando sono presenti ai tavoli di contrattazione ribadiscono il concetto. Le nomine fiduciarie dello staff, disposte dal Ds, non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per cui i docenti che fanno parte del gruppo di direzione, ad eccezione dei primi due collaboratori del dirigente, non potranno essere retribuiti per tale collaborazione, ma lo potranno essere per altri compiti pattuiti nel PTOF e nella contrattazione d’Istituto. Il combinato dell’art.1 comma 83 della legge 107/205 e dell’art.88 comma 2 lettera f) del CCNL scuola 2006/2009, dà piena legittimità a nominare quanti collaboratori si vogliano nel limite massimo del 10% dell’organico dell’autonomia, ma non dà la legittimità al Ds di retribuire tutte le collaborazioni oltre le due consentite. Purtroppo anche quest’anno c’è stato segnalato che alcune scuole hanno presentato nei Collegi staff di direzione formati anche da 13 o addirittura 15 docenti. L’augurio è che non vi sia spreco di denaro pubblico, retribuendo così tante collaborazioni, per poi scoprire, come è già in alcuni casi specifici, i fallimentari risultati didattici e organizzativi della scuola”. (Articolo a firma di Lucio Ficara- La Tecnica della Scuola versione on-line 5 settembre 2017).