Dal 1° gennaio 2015, l’art. 1, comma 115, della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto per gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che siano stati esposti all’amianto durante l’attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata, ai sensi dell’ art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
Sono destinatari della norma i soggetti in possesso dei requisiti ed al ricorrere delle condizioni di seguito elencate:
- assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ INAIL;
- dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa;
- soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
- soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003.
La domanda del beneficio in oggetto dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio 2015 e le prestazioni pensionistiche conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.
Il relativo modulo di domanda, AP98, è stato pubblicato nella sezione Moduli>Assicurato/Pensionato.