Le novità sulle compensazioni fiscali: Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Due gli aspetti contenuti nel decreto legge n. 50/2017 sui quali l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel corso del Forum lavoro e fiscale organizzato dai Consulenti del Lavoro lo scorso 17 maggio scorso: il visto di conformità e le modalità di compensazione dei crediti fiscali.
La prima modifica interessa il limite di compensazione dei crediti fiscali, che senza il visto di conformità scende da 15 mila a 5 mila euro annui anche per l’imposta sul valore aggiunto. L’Agenzia ha precisato che c’è una differenza nell’apposizione dei visti. Infatti, se le imposte da compensare sono quelle IVA, la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione. Invece, nel caso di altre imposte, non è necessaria la presentazione anticipata. Il visto può essere apposto in sede di dichiarazione mentre il credito è già utilizzabile a partire dall’inizio dell’anno.
La seconda modifica interessa i titolari di partita IVA obbligati all’utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, a prescindere dall’importo compensato e dal saldo del modello F24. Restano esclusi dall’utilizzo dei servizi telematici il bonus Renzi ed i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730.
Con l’approfondimento, riportato qui di seguito, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza i riflessi operativi che scaturiscono dalle modifiche ai due istituti.