La Corte di Cassazione è intervenuta sulla disposizione contenuta all’art. 7, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori che fissa in 5 giorni il termine per adottare una sanzione disciplinare a danno del lavoratore, in modo da impedire che la stessa venga proposta senza che l’incolpato abbia avuto la possibilità e il tempo per presentare la documentazione necessaria a giustificarsi. Eppure, secondo quanto stabilito dalla Corte Suprema con la sentenza del 22 aprile 2016, n. 8180, nell’ambito di un procedimento disciplinare, se il lavoratore si giustifica prima che scadano i 5 giorni previsti dall’art. 7 dello Statuto, il datore è autorizzato a licenziare immediatamente anche senza attendere il termine della scadenza.
L’approfondimento giurisprudenziale della Fondazione Studi illustra la sentenza e la questione relativa al termine massimo entro il quale il datore è obbligato ad effettuare il licenziamento.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: DOPO LE GIUSTIFICAZIONI SI PUÒ LICENZIARE SUBITO
Cass. 22 aprile 2016, n. 8180
La Corte di Cassazione conferma che, nell’ambito di un procedimento disciplinare, se il lavoratore si giustifica prima che scadano i 5 giorni previsti dall’art. 7 Stat. Lav., il datore è autorizzato a recedere dal rapporto di lavoro anche senza attendere la suddetta scadenza. La Corte, aderendo al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite in materia (sentenze n. 3965/1994 e 6900/2003), ha ribadito che la ratio della disposizione contenuta nell’art. 7, co. 5, Stat. lav., la quale fissa in 5 giorni il termine per l’adozione della sanzione disciplinare, è volta ad impedire che l’irrogazione della stessa possa avvenire senza che l’incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione.
Pertanto, quando tali giustificazioni siano intervenute – ed il dipendente non si sia riservato di produrre documentazione o integrazioni, né abbia chiesto di essere ascoltato – il datore di lavoro può licenziare immediatamente (senza attendere la scadenza dei 5 giorni previsti dall’art. 7 Stat. lav.). Altra questione è quella relativa al termine massimo, spesso previsto dalla contrattazione collettiva, entro il quale il datore è obbligato ad effettuare il licenziamento. In base alle previsioni dei singoli contratti collettivi, infatti, tale termine può decorrere dalla scadenza dei 5 giorni, anche se il lavoratore si è giustificato in anticipo (come nel caso, ad esempio, dell’art. 69 CCNL Metalmeccanici).
A cura di Avv. Paolo Pizzuti