Lo Stato intervenga in aiuto di milioni di famiglie italiane.
Riceviamo e pubblichiamo una articolata nota che ci ha inviato il Sig. Giovanni Lunetta, a cui vanno i nostri ringraziamenti, per l’opportunità che dà a noi e ai lettori, di fare chiarezza su una vicenda dalle tinte fosche, che coinvolge milioni di italiani.
– Pignoramenti presso terzi:
La sentenza della Corte Costituzionale 506 del 2002 emessa a conclusione del procedimento di
legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Ragusa (illegittimità costituzionale dell’art.
128 del regio decreto legge 4 ott 1935), In sintesi, statuisce la pignorabilità della pensione,
con le eccezioni previste dalle legge per crediti qualificati (verso lo Stato etc.), della sola parte
della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati
alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
Il punto, tuttavia, è, che dopo 12 anni nessuna fonte normativa,fissa il minimo vitale.
La Sentenza ha quindi creato un vuoto normativo ad oggi non ancora colmato dal legislatore, al quale spetterebbe solo di individuare, in concreto, l’ammontare della parte di pensione idoneo ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenza di vita.
CONSEGUENZE
La determinazione del limite viene rimessa al singolo magistrato chiamato a pronunciarsi nelle procedure esecutive;
oramai è prassi consolidata che il magistrato faccia riferimento alle pensioni minime, (501,00 €) ma accade,che decida diversamente, secondo convinzioni, condizioni del debitore e della famiglia, contesto dei luoghi, fissandolo in €516,46 o €555,00 nel caso del Tribunale di Ragusa o, ancora € 700, 730 o 750 € come nel caso del Tribunale di Cagliari.
E’ evidente che si viene a determinare disparità di trattamento.
Se una sentenza non è uguale a un’altra, si crea disparità sociale.
Nota
Mentre per il debitore viene garantita una quota minima di sopravvivenza da sottrarre alla pignorabilità, nessuna garanzia di sussistenza è prevista per il coniuge a carico.
Concordiamo nel dire che è il capo famiglia a dovere supportare i familiari, ma in caso di delicate e particolari condizioni debitorie riconosciute, e qualora il coniuge a carico non produca reddito, bisognerebbe pensare ad assegnare una quota agli altri componenti, facenbdo riferimento al principio degli assegni familiari. (Norma acclarata)
Da dipendente prima e da pensionato dopo, gli assegni familiari vengono riconosciuti e corrisposti. Sarebbe opportuno, che il legislatore, tenesse conto di ciò.
Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
* Il Governo non ha ancora emanato le norme attuative. Cosa prevede la L. 3 del 27 gennaio 2012?
Procedimenti di composizione delle crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio”, in vigore dal febbraio 2009 e successivamente modificata dal D.L. n 179/2012, convertito nella legge n 221 del 17 dicembre 2012 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, la nuova procedura concorsuale destinata al superamento della crisi da sovra indebitamento di debitori non fallibili tra cui anche i consumatori, (imprenditore agricolo, etc.)
Il vantaggio più rilevante della normativa, va identificato nel beneficio della “esdebitazione” per il debitore meritevole.
Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 é rivolto quindi ai privati ed alle piccole imprese e permette la cancellazione dei debiti pregressi del debitore (persona fisica o ente collettivo, società artigiane, ad esempio ovvero consumatore).
50 miliardi di € di rate e bollette non pagate, solo due su dieci riescono a ricomporre la situazione debitoria.
Fondamentale elaborare un piano per la riapertura delle linee di credito e moratoria.
In Europa da qualche anno (dal 2009) la Germania, la Francia e altri Stati, hanno adottato modelli di composizione delle crisi da sovraindebitamento ed esdebitamento;
Le Associazioni dei Consumatori e a difesa dei Diritti dei Cittadini, (presenti a un forum Unirec-consumatori: Adiconsum,Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Movimento Consumatori, MDC, etc.), da tempo sono impegnate nell’elaborazione e studio di composizione degli Organismi;
Gli Ordini Professionali deputati in materia, Commercialisti ed Esperti Contabili, gli Avvocati, i Notai e i Magistrati ma anche Regioni e Comuni sono impegnati in tutto il Paese ma a macchia di leopardo.
Occorre l’intervento politico istituzionale per favorirne la composizione, l’insediamento e la diffusione.
NOTE
È in particolare il decreto 179 del 2012 a dare una grande possibilità al consumatore in stato di sovraindebitamento che può depositare la proposta di un piano per la ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza. Una volta che il giudice avrà verificato la fattibilità del piano e la rispondenza con i requisiti richiesti dalla legge omologherà il piano che sarà obbligatorio per tutti i creditori. (commento del MDC Movimento Difesa del Cittadino);
ADUC – Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
ORGANISMI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI.
In attesa dei decreti attuativi del Governo
Saranno i veri protagonisti di questa nuova procedura, quando il Governo emanerà i relativi decreti attuativi (che avrebbe già dovuto emanare nel 2012 entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge!). Per ora, come visto, il consumatore dovrà rivolgersi ad un professionista o società di professionisti abilitati.
Questi organismi dovranno essere iscritti in un apposito elenco presso il Ministero della Giustizia. Sarà lo stesso Ministero ad emanare un decreto con cui è stabilita la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
In ogni caso, gli organismi di conciliazione già oggi esistenti presso le camere di commercio, gli ordini professionali di avvocati, notai, commercialisti ed esperti contabili potranno assumere anche il ruolo di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, su specifica domanda.
Fra i loro compiti, oltre a quelli già elencati sopra, l’assunzione di ogni opportuna iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo e alla buona riuscita dello stesso. Inoltre, collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
E’ compito dell’organismo verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestare la fattibilità del piano e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta.
Infine, l’organismo esegue la pubblicità della proposta e dell’accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice.