NASpI: In vigore la nuova indennità di disoccupazione
Gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente che si verificheranno a decorrere dal 1° maggio 2015 saranno tutelati dalla nuova indennità di disoccupazione mensile denominata “Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (NASpI)”.
Con messaggio del 30 aprile 2015 n. 0002971 (clicca qui per leggerlo), l’Inps precisa i requisiti e le modalità per poter fruire della NASpI.
La NASpI è rivolta ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata e il personale artistico con contratto di lavoro dipendente.
Non si applica, invece, ai lavori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Per il diritto alla nuova indennità i lavoratori dipendenti devono essere in stato di disoccupazione, far valere almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per ottenere la prestazione deve essere presentata apposita domanda all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.
Tale nuova indennità, istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, che tuttavia rimangono in vigore per la tutela degli eventi di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro che si verifichino fino al 30 aprile 2015.
A partire dal 1° maggio 2015, per gli eventi di disoccupazione rientranti nella nuova disciplina sarà possibile presentare la domanda di NASPI esclusivamente in via telematica, attraverso il sito www.inps.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo Inps); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
La disciplina di dettaglio verrà resa nota tramite circolare INPS applicativa di imminente pubblicazione.