RAGUSA – Il Presidente dell’Ordine professionale dei Consulenti del Lavoro di Ragusa, Rosario Cassarino, ha accettato la nostra richiesta di intervistarlo su una della categoria professionale più importante nel settore del mondo del lavoro: Il Consulente del Lavoro.

Quanti Consulenti del Lavoro ci sono in provincia di Ragusa?
I consulenti del lavoro in provincia di Ragusa sono 256, amministrano circa 6.000 aziende con circa 20.000 dipendenti. Oltre alla consulenza del lavoro e giuslavoristica esercitano funzioni di conciliazione, certificazione ed arbitrato, consulenza Tributaria.
Nella graduatoria dei liberi professionisti sono al terzo posto per base imponibile denunciata al fisco, dopo notai e commercialisti.

Più nello specifico, può dirci l’area di intervento dei CdL?
L’intervento professionale del consulente del lavoro si colloca generalmente nell’area della consulenza alla piccolo-media impresa con una specializzazione nella gestione dei rapporti di lavoro, in linea con l’evoluzione del sistema produttivo che, secondo gli esperti di scenario, sarà nel futuro costituito da piccole imprese operanti in prevalenza nel terziario, dove la gestione delle risorse umane costituirà il vero fattore strategico di sviluppo.
Una recente ricerca svolta dal Censis, vede nel consulente del lavoro un vero e proprio dirigente esterno alla piccola e media impresa, si legge: “Nel panorama delle professioni emergenti, quella del consulente del lavoro è certamente una figura emblematica di tutto un processo che nella società del terziario avanzato conduce progressivamente ad una accentuata specializzazione funzionale nel campo dei servizi. I consulenti del lavoro rappresentano una sorta di miniera, un valore aggiunto per il mondo del lavoro e per la collettività“.

Può raccontarci com’è avvenuto il riconoscimento della professione e quali, in generale, compiti può svolgere la categoria professionale?
La professione, inizialmente individuata con legge n° 1815/39, trova una sua prima specifica regolamentazione con la legge n° 1081/64 che istituisce l’albo dei consulenti del lavoro.
La dinamicità, propria della categoria professionale, e la spiccata attitudine all’aggregazione a livello associativo, hanno portato in breve tempo a due importanti tappe istituzionali:
– la costituzione, con la legge n° 1100/71, dell’E.N.P.A.C.L., Ente di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del lavoro, e la conseguente regolamentazione del sistema pensionistico e previdenziale, modificata dalla legge n° 249/91 e recentemente privatizzato;
– l’approvazione della legge n° 12/79 che disciplina l’ordinamento professionale definendone l’oggetto, i requisiti per l’iscrizione all’albo, le modalità relative all’esercizio della professione, l’organizzazione statutaria, le norme penali per l’esercizio abusivo della professione, l’autotutela e la disciplina interna, il segreto professionale. E’ l’unica professione ordinistica dell’area economica ad avere la “riserva di legge”, nel senso che la materia della consulenza del lavoro è riservata, ai sensi dell’art.1 della Legge 12/79 agli iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti ed esperti contabili  i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione alle Direzioni Territoriali del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere i suddetti adempimenti.

Presso il Consiglio provinciale di Ragusa è insediata la Commissione di Certificazioni, Conciliazione e Arbitrato cui i datori di lavoro possano rivolgersi per certificare, ossia dare valenza giuridica, un rapporto di lavoro. Il l consulente del lavoro, come componente della Commissione di certificazione e conciliazione istituita presso gli Ordini provinciali, diventa anche una sorta di giudice, sostituendosi ad esso, nel tentativo di conciliazione.
La legge, pertanto, riconosce al consulente del lavoro un valore di terzietà che ne esalta i contenuti professionali nell’area della professioni economiche-giuridiche, anche perché è l’unica categoria ad avere tale riconoscimento.
Riconoscimento e ruolo di terzietà ribadito dal decreto attuativo della recente riforma del mercato del lavoro. Infatti, l’art. 6 del D.Lgs. 23/2015, prevede, per esempio, che in caso di licenziamento di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, ovvero con la formula delle tutele crescenti, il consulente del lavoro può costituire, tramite la Commissione istituita presso l’Ordine, il soggetto che favorisce la conciliazione.
L’ultima tappa dell’evoluzione della professione ha avuto luogo con la legge Jobs Act. Per effetto di un decreto legislativo attuativo della riforma (81/2015), il consulente del lavoro può assumere in determinate circostanze un ruolo simile a quello dell’avvocato. Infatti, il consulente del lavoro, può assistere non solo i datori di lavoro, loro clienti tipici, ma anche i lavoratori, nel procedimento di certificazione del cosiddetto “patto di demansionamento”, previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 81/2015 (che riscrive l’art. 2103 del codice civile). Stessa funzione di difesa dei dipendenti può essere svolta dal consulente del lavoro sia per la verifica dei requisiti di una collaborazione (art. 2, comma 3, D.Lgs. 81/2015), sia per definire la clausola elastica del contratto part time, che permette al datore di lavoro di modificare l’orario del dipendente (art. 6, comma 6, D.Lgs 81/2015). Insomma, i consulenti del lavoro oggi non si occupano solo di comunicazioni all’Inps (per i contributi previdenziali), all’Inail (per quelli assicurativi), e ai Portali regionali del lavoro (per le info sui contratti), ma di professionisti terzi e di giuslavoristi riconosciuti dalla legge. La multidisciplinarità di questa figura professionale non è limitata solo al mondo giuslavoristico, ma anche a quello tributario, assistendo centinaia di piccole e medie aziende con percorsi formativi multidisciplinare .

Di Redazione

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