La Consulenza del Lavoro è un’attività riservata e l’esercizio abusivo punito diffusamente
Alcune recenti sentenze di merito consentono di ribadire ulteriormente la natura riservata dell’attività professionale di consulenza del lavoro, soggetta alla specifica abilitazione di cui alla legge n. 12/79, con la configurazione del reato di esercizio abusivo della professione per chi ne sia privo (Trib. Biella, 4.4.2016).
La tutela della specificità dell’attività professionale, cui sovrintende l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, è tale, ed estesa, da punire evidentemente anche chi, pur regolarmente iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro, consente con la sua condotta la realizzazione dell’esercizio abusivo dell’attività professionale che la legge riserva invece ai soli Consulenti del Lavoro (Trib. Pesaro, 25.11.2015).
Le pronunce di merito si collocano in un solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, che con un orientamento che può ritenersi consolidato riconosce la tutela ampia e diffusa alla specificità della figura del Consulente del Lavoro e della conseguente sua attività professionale riservata.
Già il Consiglio di Stato aveva potuto affermare, ad esempio, che sebbene sussista una possibilità residua che lo svolgimento di operazioni di mero calcolo e stampa dei cedolini (nonché di quelle meramente strumentali ed accessorie) possa avvenire anche da centri di elaborazione dati, purché “assistiti” da uno o più soggetti iscritti agli albi, quando invece le attività in parola presuppongono lo svolgimento di ulteriori attività di carattere intellettuale implicanti l’acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, deve ritenersi operante, ed imperativa, la riserva di cui all’art. 1, l.n. 12/79, con il divieto dello svolgimento dell’attività da parte di soggetti non iscritti all’Albo professionale dei Consulenti del Lavoro (Consiglio di Stato, 103/2015).
Così come la Corte di cassazione, che aveva avuto modo di affermare che integra il reato di esercizio abusivo della professione l’attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell’iscrizione al relativo albo professionale, a nulla rilevando la sua qualità di socio di una società partecipata da un’associazione di categoria, che può eccezionalmente provvedere a tali compiti solo mediante suoi dipendenti, a norma dell’art. 1, comma quarto, legge 2 novembre 1979, n. 12 senza possibilità di delega a terzi.
Sussistenza del reato che secondo la Corte si ravvisa anche nel caso in cui, trattandosi di impresa artigiana che, ai sensi dell’art. 1, comma quarto, della legge n. 12 del 1979, può affidare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ad un’associazione di categoria, a tali adempimenti provveda un soggetto non iscritto all’albo professionale, nella veste di socio accomandatario di una società in cui figuri come socio accomandante la medesima associazione (Cass. 9725/2013).
L’ampiezza della tutela impedisce lo svolgimento della professione anche al praticante, la cui attività professionale, non esclusivamente destinata alla propria formazione, configura il reato di esercizio abusivo della professione se ad esempio predispone le buste paga e cura gli aspetti di natura previdenziale e fiscale di un datore di lavoro.
Secondo la Corte, considerato che l’art. 1 legge n. 12/1979 riserva agli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro tutti gli adempimenti in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non siano curati dal datore di lavoro, il praticante può svolgere soltanto compiti di natura meramente esecutiva, ma viola il precetto penale quando per la sua attività è richiesta una attività di individuazione, interpretazione e applicazione di una normativa complessa e di difficoltoso coordinamento (Cass. 18488/2012).
Autore: Pasquale Staropoli
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