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Pubblicata la circolare INPS sull’esonero contributivo per le nuovi assunzioni: necessario il DURC

Pubblicata la circolare relativa all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015). Il beneficio, che si applica a tutti i datori di lavoro privato, riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
Uno dei chiarimenti che l’INPS fornisce con l’attesa circolare è che per fruire dello sgravio contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 sarà necessario il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Natura dell’esonero contributivo
L’esonero contributivo è rivolta all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, l’esonero assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Sono compresi anche i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.
Pertanto, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:
a)   datori di lavoro imprenditori – Tutti coloro definiti imprenditori dall’art. 2082 del codice civile. Rientrano tra i datori di lavoro anche gli enti pubblici economici (EPE). Sono da considerare “datori di lavoro” anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
b)   datori di lavoro non imprenditori – Coloro che non svolgono attività imprenditoriale ad esempio le associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.
Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati.
Rientrano nell’esonero contributivo le assunzione di personale con qualifica dirigenziale. L’esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Non rienta fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
L’esonero contributivo spetta ove ricorrono le seguenti condizioni:

  1. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate in materia dall’Istituto;
  2. rispetto  degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali  o  aziendali,  laddove  sottoscritti,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
    Venendo ai vincoli introdotti dalla Legge di stabilità 2015, la fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione,  delle seguenti condizioni:
    •  il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014). Al riguardo, si ricorda che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Con riferimento, infine, al lavoro intermittente, si osserva come, in coerenza con le indicazioni fornite nell’ambito del precedente paragrafo, la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo triennale recato dalla norma in esame;
    • il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014). Si tratta di una condizione introdotta all’evidente scopo di prevenire comportamenti elusivi della finalità della norma posti in essere nel corso del suo periodo di gestazione al solo scopo di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro. Per quanto concerne la nozione volta a delimitare il novero dei datori di lavoro assunti a riferimento ai fini dell’applicazione della presente condizione ostativa, si osserva come si tratti di una nozione che presenta profili di sostanziale coincidenza con quella introdotta dall’art. 4, comma 12, lettera d), della legge n. 92/2014 (v. sopra). Difatti, il campo di osservazione attiene:
      • alle società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dal/al datore di lavoro che assume;
      • a soggetti comunque “facenti capo” al datore di lavoro che assume, condizione che si riscontra nel caso di etero direzione attraverso persona fisica ovvero per via di assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale;
  3. il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.

Datori di lavoro agricoli
In virtù della previsione di cui al comma 119 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal primo gennaio 2015, l’esonero contributivo in oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. che non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
  2. che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

Ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, la nuova assunzione di un operaio agricolo deve essere realizzata nel rispetto:

La durata dell’esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Con l’introduzione del nuovo esonero contributivo vi è la, come riposta l’INPS nella sua circolare, soppressione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Per le assunzioni effettuate con la l.407 si precisa però che il datore di lavoro continuerà a fruire del beneficio contributivo della legge 407/1990 fino alla naturale scadenza.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERA Circolare numero 17 del 29-01-2015

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