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Rimborsi Iva “semplificati”. Nuovi chiarimenti in una circolare dell’Agenzia

Roma, 28 ottobre 2015 – Arrivano ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina dei rimborsi Iva introdotta per semplificare e accelerare l’erogazione delle somme dal Dl n.175/2014 (“decreto semplificazioni”). In particolare, con la circolare n. 35/E di oggi l’Agenzia fornisce delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’Iva di gruppo.
Dichiarazione integrativa, i tempi per presentarla – Il documento di prassi fornisce chiarimenti sui termini di presentazione dell’integrativa nel caso in cui venga variata la modalità di utilizzo del credito o apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa.
In particolare, la circolare chiarisce che è possibile presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione con cui viene chiesto il rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sia per apporre il visto di conformità sia per revocare (in tutto o in parte) l’importo originariamente chiesto a rimborso e destinarlo in compensazione o in detrazione. Vale la stessa deadline, infine, anche in caso di integrativa per aumentare l’importo chiesto a rimborso e ridurre la somma chiesta in compensazione o in detrazione.
La dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche per produrre la dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente autocertifica di essere “virtuoso”.
Modelli Tr “ante 2015”, l’Agenzia scioglie i dubbi – La circolare fornisce chiarimenti anche in merito a come far valere le condizioni di esonero dalle garanzie con riferimento alle richieste di rimborso trimestrale presentate per gli anni d’imposta antecedenti il 2015, sprovviste del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto non previsti dal relativo modello.
La circolare chiarisce, inoltre, che solo relativamente al periodo transitorio, i requisiti e le condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché l’assenza delle condizioni soggettive di rischio, saranno valutate con riferimento alla situazione del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa munita del visto di conformità. Se la presentazione di una dichiarazione integrativa non è necessaria, perché la dichiarazione originaria è già stata presentata con il visto di conformità, le condizioni andranno verificate alla data di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Cessione di azioni infragruppo, la strada per il rimborso è la garanzia – Per l’erogazione dei rimborsi Iva senza la prestazione della garanzia, è necessario che nell’anno precedente la richiesta non risultino cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. La
condizione rimane valida anche se la cessione di quote o azioni avviene nell’ambito dello stesso gruppo: il contribuente dovrà, quindi, presentare la garanzia per ottenere l’erogazione del rimborso.
Compensazioni Iva di gruppo, valgono le nuove regole – Il documento di prassi precisa, infine, che la nuova disciplina si applica anche alle garanzie prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.
Per la determinazione dell’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia del 10% si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale, attualmente fissato a 700mila euro.

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