25 Novembre 2024

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Roma. Lo studio legale Fidone & C. di Vittoria “incassa” un successo ottenuto dal Tar del Lazio.

Roma. 19 febbraio 2021
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA PER LA DIDATTICA IN PRESENZA – IL TAR LAZIO RICONOSCE L’ILLEGITTIMITA’ DELL’OPERATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Con sentenza n. 2102 del 19/02/2021 il TAR Lazio si è espresso sul ricorso promosso dall’Associazione Vaccipiano e da un gruppo di genitori di minori infradodicenni, patrocinati in giudizio dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone, Anna Chilese e Barbara Barolat Massole, i quali avevano impugnato il DPCM del 3 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio nell’interno del territorio nazionale, nella parte in cui all’art. 1, comma 1, dispone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai 6 anni.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per effetto del venir meno dell’efficacia del DPCM 03/11/2020 ma ha dichiarato la illegittimità del DPCM, nella parte impugnata.
La Prima Sezione del TAR Lazio (Presidente Antonino Savo Amodio, e Laura Marzano, Consigliere, Estensore), ha affermato importanti principi che sconfessano l’operato del governo e che pare opportuno condividere.
Sotto un primo profilo, il TAR ha riconosciuto la “perplessità” delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico poste a sostegno della scelta espressa nel DPCM impugnato: <>.
Ancora, il TAR evidenzia come l’amministrazione abbia trascurato le “valutazioni tecnico-scientifiche” contenute negli atti istruttori, così finendo con l’esercitare in modo non corretto il potere tecnico-discrezionale che alla stessa spetta in modo esclusivo, incorrendo nelle figure sintomatiche dell’eccesso di potere: <>.
Sotto un secondo profilo, il TAR ha affermato che l’art. 1 c. 2 del D.L. 19/2020, convertito in L. 35/2020, ha previsto <>
Per queste ragioni, il TAR Lazio ha considerato fondata la censura che ritiene irragionevole l’imposizione indiscriminata della mascherina anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi: <>.
Sotto un terzo profilo, ritiene la sentenza che sebbene il CTS abbia richiamato le indicazioni dell’OMS ma non abbia espressamente suggerito, nelle sue prescrizioni, di tener conto anche della situazione epidemiologica locale, l’aver imposto in modo indiscriminato su tutto il territorio nazionale l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni a scuola, anche al banco in condizione di staticità – appare non del tutto coerente con la scelta dell’amministrazione, richiamata nello stesso DPCM all’art. 2, di differenziare le misure restrittive da applicare nelle diverse regioni, sulla base del contesto epidemiologico di ciascuna di esse, come determinato da apposita ordinanza del Ministro della Salute.
Le conclusioni cui perviene il TAR Lazio, a tal riguardo, sono trancianti: <>
Infine il Giudice Amministrativo evidenzia anche la violazione, da parte del Governo, del “principio di precauzione”: <>.
Il TAR Lazio dichiara quindi l’illegittimità dell’atto impugnato, nella parte in cui dispone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai 6 anni.
La logica ed inevitabile conseguenza è molto semplice: il nuovo Governo Draghi non potrà non conformarsi alla inequivocabile pronunzia del TAR Lazio, adottando un nuovo provvedimento che tenga conto della dichiarata illegittimità dell’obbligo imposto ai bambini di età superiore ai 6 anni di indossare la mascherina durante l’orario di lezione.
Roma, 19/02/2021.
Avv. Giovanni Francesco Fidone
Avv. Anna Chilese
Avv. Barbara Barolat

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