Sanzioni tributarie al restyling: circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Dalla Fondazione Studi una circolare sulla riforma delle sanzioni tributarie penali prevista dal decreto legislativo n.158/2015
Roma, 26 novembre 2015 -Sanzioni penali tributarie al restyling: dal 22ottobre è infatti entrato in vigore il nuovo regime. Con la circolare n. 23/2015la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoroanalizza le modifichee fornisce un vademecum operativo.
La nuova disciplina, contenuta nel decreto legislativo n.158 del 2015,dà attuazione ad una delle deleghe della legge n.23 del 2014 che aveva previsto una riforma sulla base dicriteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo.Diverse le modifiche al decreto legislativo n.74 del 2000 nel quale, peraltro, le stesse vanno a collocarsi.
Le novità sono numerose e vanno sia nella direzione di un innalzamento dei limiti previsti per la rilevanza penale della condotta del contribuente (es. in materia di sostituti di imposta il limite in caso di ritenute certificate sale da 50 a 150 mila euro) che nell’allargamento delle ipotesi sanzionatorie (es. omessa dichiarazione del sostituto d’imposta quando l’ammontare delle imposte non versate supera i 50 mila euro).
Un aspetto di particolare interesse della riforma riguarda l’entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare, è previsto che le disposizioni di cui al Titolo II del decreto – sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2017 anche se si profila un’anticipazione al 2016, secondo quanto previsto dal maxiemendamento sulla legge di stabilità 2016 approvato la settimana scorsa dal Senato. In attesa che si concluda l’iter legislativo, ad oggi la disciplina è quella in vigore dal 22 ottobre 2015, prevista dal d.lgs. n.158 del 2015, relativa alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Di conseguenza, ricorda la Fondazione, si rendono pienamente applicabili i principi della retroattività della norma nel caso di abolitio criminis e del favor rei, così come la irretroattività di quelle norme che introducono una nuova ipotesi di reato ovvero introducono una sanzione più grave rispetto a quella previgente.
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