Redazione Due, 4 settembre 2017. A tutela dei diritti dei docenti, per una più capillare informazione, finalizzata ad evitare eventuali “irregolarità” dovute ad una errata interpretazione delle leggi specifiche in vigore e del Ccnl-Scuola, riportiamo, integralmente, un articolo, pubblicato sul sito on line de “La Tecnica della Scuola” di domenica 3 settembre, a firma di Lucio Ficara sul tema: “Orario di servizio dei docenti, le riunioni di settembre rientrano nelle 40 ore”. “Le riunioni collegiali di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, rientrano nel calcolo delle 40 ore previste dall’art.29 comma 3 del CCNL scuola. Alcuni Dirigenti scolastici sostengono, senza alcun supporto legislativo o contrattuale, che i docenti nelle prime due settimane di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, debbano svolgere il regolare orario di servizio settimanale, ovvero 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, 24 per quelli della scuola primaria e 18 per i docenti della secondaria di I e II grado. Questo non è assolutamente vero! Infatti è utile leggere con attenzione il comma 5 dell’art.28 del CCNL scuola 2006/2009 in cui è scritto che “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Questo significa che se in una data Regione la scuola inizia il 14 settembre 2017, l’art.28 comma 5 del contratto scuola si applica a partire dal 14 settembre, mentre dall’1 settembre fino al 13 settembre non è applicabile l’orario settimanale dello svolgimento dell’attività d’insegnamento prevista dalla suddetta norma. In buona sostanza l’ordinario orario settimanale dei docenti è obbligatorio solo nei periodi in cui si svolgono le lezioni in classe, come stabilito dal decreto sul calendario scolastico 2017/2018 deliberato e approvato della Giunta regionale, ma non continua la sua efficacia quando gli alunni sono in vacanza (primi di settembre, in giugno dopo la chiusura della scuola, durante le festività di Natale e Pasqua). Nelle prime due settimane di settembre il tempo dedicato alle attività di programmazione in seno ai dipartimenti e il tempo dedicato ai Collegi dei docenti è calcolato, ai sensi del comma 3 dell’art.29 del contratto collettivo nazionale della scuola. In questa norma contrattuale è scritto che “la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. È utile sapere che la partecipazione alle riunioni suddette deve essere oggetto di delibera collegiale in riferimento al piano annuale delle attività. Quindi quei dirigenti scolastici che impegnano i docenti, nelle prime due settimane di settembre, per 10 incontri da 4 ore ciascuno, hanno già esaurito il numero di ore annuali dedicate alle attività suddette, mettendosi nelle condizioni di dovere pagare ai docenti tutte le ore eccedenti le 40 ore previste dal comma 3 dell’art.29 del contratto scuola”. (Fonte: La Tecnica della Scuola: “Orario di servizio dei docenti, le riunioni di settembre rientrano nella 40 ore”, di Lucio Ficara).