Redazione Due, 7 ottobre 2015.- Il registro elettronico, croce e delizia di quasi tutti gli insegnanti. Ma usarlo a casa è illegale e può far rischiare il penale? Secondo quanto esposto in un articolo pubblicato recentemente sulla nota rivista on-line Orizzonte Scuola, a firma di Nino Sabella sembrerebbe proprio di si. Dall’articolo, infatti, si evince che l’uso del registro elettronico, contrariamente a quanto sostenuto da molti dirigenti scolastici, che lo impongono, spesso, purtroppo anche con toni che sfiorano la minaccia, non sarebbe ancora obbligatorio. Lo diventa, infatti, solo nel caso sia il collegio dei docenti ad approvarlo. Ma prima di procedere alla sua approvazione, dirigente scolastico e collegio docenti, dovrebbero assicurarsi che la scuola disponga di tutti i sussidi necessari per un suo normale funzionamento, computer e linea internet, in caso contrario l’uso non lo si potrebbe approvare (i lettori comprenderanno facilmente il perché dell’abbondante uso del condizionale!). E si perché il registro elettronico dovrebbe compilarsi “solo ed esclusivamente a scuola” e non “a casa” perché in tal caso il docente rischia, in caso di errore, una bella denuncia. Ma andiamo con ordine riportando alcuni passi salienti dell’articolo di Sabella iniziando dall’obbligatorietà o meno. “Il decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 prevede all’art. 7 comma 27 che: Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. Al comma 31 lo stesso decreto prevede che: A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on- line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Dalla lettura dei suddetti commi si evince che l’adozione del registro elettronico è subordinata all’adozione del Piano di dematerializzazione, previsto dal comma 27 e, poiché il MIUR non ha ancora emanato alcun decreto in proposito, la stessa non è tuttora obbligatoria. Lo diviene, però, nel caso in cui il collegio dei docenti ne deliberi l’uso”. Nino Sabella, quindi, continua nella sua esposizione, evidenziando gli aspetti legali e normativi del registro elettronico. “Ricordiamo che il registro personale è un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Da ciò discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente debba avvenire contemporaneamente al registro di classe (cartaceo), conseguentemente non è possibile nemmeno compilarlo al di fuori della classe in questione”. Questi gli aspetti normativi, non indifferenti e alquanto preoccupanti, vediamo ora, sempre facendo fede su quanto esposto da Sabella, i casi in cui non ha alcun senso deliberarne l’adozione considerati i rischi a cui si può andare incontro. “Solo pochissime scuole mettono a disposizione dei docenti computer o tablet da utilizzare in classe per la compilazione del registro e solo pochissime dispongono di un’efficiente connessione wirless. Se alla mancanza di computer o tablet, da parte delle scuole, si è ovviato chiedendo ai docenti di utilizzare quelli personali, al secondo problema non c’è stata altra soluzione che far compilare il registro al di fuori delle classi o a casa”. “Partiamo dal presupposto- tiene a sottolineare Sabella- che nessun docente può essere obbligato a utilizzare strumenti propri per la compilazione degli atti della scuola, nel caso specifico del registro elettronico, tuttavia se il buon cuore dei docenti può far superare tale problematica, non è assolutamente accettabile il fatto di dover compilare il registro al di fuori della classe o addirittura a casa”. “Pur volendo sorvolare sul doppio lavoro cui sarebbe costretto il docente- continua Nino Sabella- che deve prima annotare a mano quanto succede in una determinata classe (assenze, verifiche scritte e orali…) e poi riportare il tutto sul registro elettronico, non lo si può fare sulle conseguenze Penali che tale modus operandi può determinare per i docenti. Il registro personale del docente è un atto pubblico e come tale deve essere compilato in classe in quanto l’insegnante, in qualità di pubblico ufficiale, deve registrare all’istante quanto avviene in sua presenza. Pertanto, risulta assai rischiosa la compilazione del registro, da parte dei docenti, al di fuori della classe o a casa per le conseguenze penali che potrebbero derivare anche da una semplice distrazione o dimenticanza”. Pertanto logica e buon senso detterebbero che l’uso del registro elettronico venisse deliberato solo nel caso in cui la scuola sia dotata di infrastrutture e strumenti tali da mettere il docente in condizione di operare in classe, ovvero nei casi in cui ci sia un’efficiente connessione wirless e ci siano computer o tablet a disposizione dei docenti in ogni classe.  “I dirigenti scolastici, da parte loro- conclude Sabella- non dovrebbero nemmeno proporne l’uso, qualora non vi siano le condizioni appena descritte sia per le difficoltà pratiche che, principalmente, per le conseguenze penali cui potrebbero andare incontro i docenti”. Purtroppo ciò…non avviene!

 

 

Di Salvatore Cultraro

Nato ad Acate. Nel 1986, ha conseguito la specializzazione quale Educatore per disabili in età evolutiva. Dal 1988 dirige il Centro di differenziazione didattica per disabili di Acate. Giornalista pubblicista, dal 1984 al 1990 ha collaborato con il Giornale di Sicilia di Palermo, dal 1991 al 2003 con la Gazzetta del Sud di Messina e dal 2004 al 2008 con la Sicilia di Catania. Nel 2009 ha diretto la redazione giornalistica dell’emittente televisiva locale “Free TV” di Comiso. Inoltre ha diretto il periodico "I 4 Canti" e dal 2001 al 2009 ha tenuto Corsi di Giornalismo presso le scuole elementari e medie di Acate e Vittoria. Appassionato di storia locale, negli anni Ottanta ha pubblicato alcune sue ricerche sulla presenza nel territorio di Acate di alcuni importanti siti rurali risalenti al periodo geco-romano e medioevale. Nel dicembre del 2013 ha dato alle stampe, unitamente al prof. Antonio Cammarana di Acate, un volumetto sull’antico Lavatoio Pubblico di contrada “Canale”.

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