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Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata

Decreto legislativo recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (secondo esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha esaminato in secondo esame preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. Il provvedimento, ora torna al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Il testo che è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri ha recepito alcune condizioni contenute nel primo parere delle Commissioni parlamentari.

La dichiarazione precompilata
L’introduzione della dichiarazione precompilata realizza una rivoluzione nella gestione del rapporto tra Amministrazione finanziaria e cittadino, che per circa 30 milioni di contribuenti (lavoratori dipendenti e pensionati) inizia già nel 2015.
Attualmente spetta al contribuente l’indicazione dei dati per la compilazione del modello dichiarativo e l’amministrazione finanziaria è chiamata poi ad effettuare le verifiche e a comunicarne gli esiti. Con l’invio della dichiarazione precompilata, invece, è l’Amministrazione finanziaria il soggetto obbligato a raccogliere ed elaborare i dati, al fine di inviarne le risultanze al contribuente, secondo una rigida scadenza temporale. Al contribuente rimane l’obbligo di verificare l’esattezza e la completezza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, l’adozione del modello della dichiarazione precompilata determina una ridefinizione del ruolo oggi svolto dai soggetti che effettuano l’assistenza fiscale del contribuente. Accogliendo una condizione contenuta nel parere della Commissione finanze della Camera, viene precisato che, se la dichiarazione è presentata a un CAF o a un professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati, mediante richiesta, al soggetto che ha apposto il visto di conformità, anche in relazione ai dati forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc), senza più rivolgersi al cittadino. In tal caso, il CAF o il professionista hanno a disposizione 60 giorni per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Entro lo stesso termine di 60 giorni devono essere versate le somme richieste a seguito dei controlli nei confronti dei suddetti intermediari.
Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).
A partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016, relativa all’anno d’imposta 2015, l’implementazione delle informazioni preliminarmente acquisite dall’Agenzia delle Entrate con i dati del sistema Tessera Sanitaria consentirà di inserire nella dichiarazione i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.
La norma prevede l’istituzione, all’interno dell’Agenzia delle Entrate, di un’apposita unità di monitoraggio, la quale riceve e gestisce i dati contenuti nei flussi informativi sopra descritti, verificando la completezza, la qualità e la tempestività delle trasmissioni.
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:

Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati eventuali ulteriori sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata. Rimane, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
Il contribuente può accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall’Agenzia o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i CAF e i professionisti abilitati. Accogliendo il parere della Commissione finanze della Camera è stato disposto che,  in caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente,  non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi. In caso, invece, di modifiche effettuate direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale), che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non si applicano le esclusioni dal controllo formale. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata (oneri deducibili, detraibili ritenute). Recependo il parere delle Commissioni parlamentari è stato stabilito che la responsabilità dei CAF per visto infedele sia esclusa quando lo stesso visto sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Qualora il CAF o il professionista, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, trasmetta una dichiarazione rettificativa del contribuente, gli intermediari sono chiamati al pagamento della sola sanzione, ferma restando la richiesta di pagamento a carico del contribuente per l’imposta e gli interessi. In tali casi, la sanzione a carico del CAF o del professionista è ridotta ad un ottavo se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.
Un’altra novità introdotta a seguito del parere del Parlamento è l’unificazione alla data del 7 luglio dell’anno successivo al periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, del termine per la presentazione del modello 730, sia se ciò avviene direttamente dal contribuente, sia se la trasmissione avviene tramite sostituto d’imposta oppure mediante CAF o professionista.
Considerato il diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale, viene demandata ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, la razionalizzazione del sistema dei compensi per i sostituti d’imposta, i CAF ed i professionisti abilitati, senza incremento di oneri per i contribuenti e per il bilancio dello Stato.
ADDIZIONALI IRPEF – Il decreto contiene anche una serie di disposizioni volte a semplificare la gestione delle addizionali regionali e comunali all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Innanzitutto, è previsto l’invio dei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale al Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale. Viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale (1° gennaio) ed è inoltre previsto che l’acconto dell’addizionale regionale sia determinato sulla base della stessa aliquota deliberata per l’anno precedente. Infine, saranno stabilite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l’individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni.

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