Variazioni colturali 2014, aggiornate le particelle del Catasto terreni
In Gazzetta Ufficiale tutti i Comuni interessati
È consultabile da ieri, 27 dicembre 2014, in Gazzetta Ufficiale l’elenco dei Comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale sulle particelle di terreno che nel 2014 hanno subito variazioni colturali.
I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno infatti l’obbligo di dichiarare queste variazioni, a meno che l’uso del suolo sulle singole particelle catastali non venga dichiarato correttamente a un Organismo pagatore, contestualmente alla richiesta presentata ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
L’aggiornamento delle informazioni censuarie viene effettuato, infatti, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha predisposto a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti titolari delle singole particelle catastali.
Le dichiarazioni presentate agli Organismi pagatori, riconosciuti dalla normativa comunitaria, esonerano i soggetti obbligati dall’adempimento previsto dall’art. 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Dove trovare i dati – È possibile consultare l’elenco delle particelle catastali variate anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.
Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli elenchi possono essere consultati anche presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate e presso i Comuni interessati.
Cosa fare in caso di incoerenza – I soggetti che riscontrano delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura, possono presentare una richiesta di rettifica in autotutela. Una volta compilato il modello per segnalare le eventuali incoerenze, scaricabile anche dal sito www.agenziaentrate.it, basta inoltrarlo all’Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza.