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Vittoria. Consiglio comunale “il parere dell’avvocato Gurrieri”.

Vittoria. 29 dicembre 2021
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Gentile Direttore, desidero, sentendolo mio dovere, offrire pubblicamente, anche tramite il Suo giornale, un contributo tecnico alla delicata situazione che sta investendo il Consiglio Comunale di Vittoria, e che rischia, in mancanza di una resipiscenza dell’organo di presidenza e dei gruppi consiliari, di travolgere l’istituzione consiliare, con conseguenze devastanti per la Città.
In questo scritto, che non ha pretesa di insegnare nulla a nessuno, non parlerò di politica, nè tantomeno di contrapposizioni tra partiti; mi interessa invece sottolineare, da giurista, alcuni punti che potrebbero sfuggire ad una parte dell’opinione pubblica, ma forse anche ad alcuni tra i soggetti coinvolti, molti dei quali in buona fede.
Il dibattito sull’elezione del presidente del Consiglio (sul quale non mi soffermo) ha fin qui determinato, tra l’altro, la mancata approvazione di atti fondamentali ad assicurare il normale funzionamento dell’organo (tra i quali,  l’elezione delle commissioni consiliari, chiamate ad esprimere pareri su atti deliberativi), e di altri essenziali atti richiesti dalla legge (art. 175 Tuel).
Rilevato che nulla, in linea di diritto, ha finora impedito o impedisce al Consiglio comunale di procedere in merito, bisogna aggiungere che, qualora tali situazioni di inadempimento si protraessero, potrebbe profilarsi il pericolo di uno scioglimento del Consiglio comunale, e di conseguenze per i suoi membri, con particolare riferimento a eventuali profili di danno erariale.
Si tratta di esiti che bisogna in tutti i modi evitare per rispetto della volontà popolare e per preservare la Città da un ulteriore commissariamento dei suoi organi. 
Il Tuel indica in due categorie (art. 141) le cause che possono  portare allo scioglimento dei consigli comunali: a) atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge e gravi motivi di ordine pubblico; b) impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi per alcune situazioni tipiche; c) mancata approvazione nei termini del bilancio. 
Si aggiunga che il provvedimento di scioglimento dei consigli comunali e di nomina dei commissari sono di competenza del Presidente della Regione, che procede dopo una deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell’Assessore alla Famiglia e alle autonomie locali. Solo nel caso di scioglimento causato da ragioni di ordine pubblico, la competenza è degli organi dello Stato, al pari dello scioglimento per infiltrazioni.
Alla luce del quadro disciplinare appena descritto, sono allora evidenti i rischi di cui sopra (riapettivamente, scioglimento e responsabilità erariali dei Consiglieri) con particolare riguardo a due criticità:
1) La prima criticità si riferisce all’art. 141, c. 1, lett. a) Tuel, limitatamente alle “gravi e persistenti violazioni di legge” (non sono ravvisabili “atti contrari alla Costituzione” e neppure “gravi motivi di ordine pubblico” nonostante le abnormi sospensioni di sedute consiliari per “tumulti”, e neppure l’art. 141, c. 1, lett. c) potrebbe applicarsi alla mancata ratifica delle variazioni, determinando lo scioglimento dell’organo).
Rimarrebbe contestabile, però, la “grave e persistente violazione di legge” e ciò alla luce, in particolare, della mancata elezione delle Commissioni consiliari, e addirittura della omessa trattazione del punto. Ciò, sulla scorta del condiviso orientamento che considera rilevanti quelle “violazioni” che compromettano la stessa funzionalità dell’ente o la funzionalità complessiva del sistema dej pubblici poteri locali (il mancato scorrimento dell’odg fino al “giuramento del Sindaco” sarebbe una seconda circostanza astrattamente invocabile).
2) La seconda criticità, suscettibile di determinare responsabilità erariali, si riferisce alla mancata ratifica delle variazioni di bilancio, alla luce del combinato disposto degli artt. 42 e 175 Tuel.
Il primo (art. 42), al c. 8, ricorda, a proposito delle competenze del Consiglio, che “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo” (tra cui bilanci e rendiconti, lett. b) “non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza”.
Il secondo (art. 175) che (c. 1) “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare (…); che (c. 4) “Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; che (c. 5) “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”.
Sul punto, si è espresso il Ministero per l’Interno, con parere del 27 luglio 2006, dando atto che la deliberazione della Giunta debba essere ratificata, e non solo inserita all’ordine del giorno; che, in mancanza, il Consiglio debba eventualmente procedere entro il 31 dicembre, al “riconoscimento dei debiti fuori bilancio”, secondo l’art. 194 Tuel o ad “altri provvedimenti volti a regolare gli effetti prodotti dalla delibera non ratificata”.
In conclusione, affermando l’esistenza di un “vero e proprio obbligo di provvedere alla regolazione dei rapporti sorti sulla base della delibera di Giunta” così che “le conseguenze di tale inadempimento dovranno essere vagliate anche sotto il profilo della eventuale responsabilità contabile, secondo la disciplina generale di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, fermo restando che i responsabili degli uffici e dei servizi competenti sono esonerati da ogni responsabilità, laddove abbiano sottoposto alla Giunta ed al Consiglio gli atti necessari per regolare gli effetti delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta e non ratificate”.
Conclusivamente, risulta più che evidente il rischio tanto dell’apertura di un procedimento di scioglimento del Consiglio comunale, che di possibile contestazione delle responsabilità erariali legate alla mancata approvazione degli atti richiesti entro prossimo 31 dicembre, tenuto comunque conto che le delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio vanno per legge comunicate alla Procura della Corte dei Conti.
L’auspicio, pertanto, è che il Consiglio torni a riunirsi entro la conclusione dell’anno in corso,  procedendo alla elezione delle commissioni e alla ratifica delle variazioni di bilancio, mettendo così al sicuro la città di Vittoria da conseguenze nefaste.

Pietro Gurrieri
Avvocato, Direttore resp. del quotidiano “Reti di Giustizia”

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